Statuto
Statuti ODEC in formato PDF
Art. 1 Forma giuridica, sede
L’ODEC è un’associazione fondata a gennaio del 1981 ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice civile. La sua sede si trova presso la Segreteria.
Art. 2 Definizione e scopo
2.1 Definizione
L’ODEC è l’associazione cappello nazionale dei diplomati e delle diplomate SSS.
2.2 Formulazione neutra
Per facilitare la leggibilità si è rinunciato alla differenziazione neutra. Ai sensi della parità di trattamento, i termini corrispondenti indicano tutti i sessi.
2.3 Scopo e obiettivi
L’Associazione ha la finalità di promuovere e rappresentare gli interessi di tutte le associazioni dei diplomati SSS ad essa affiliate nonché di singoli diplomati SSS.
Da ciò derivano gli obiettivi e i compiti seguenti:
- Promozione e tutela della posizione, dell’immagine e del riconoscimento in ambito accademico, nella vita professionale e nella sfera pubblica
- Rappresentanza degli interessi nell’economia, presso le autorità, le associazioni e altre istituzioni pubbliche o private
- Rappresentanza degli interessi a livello nazionale e internazionale
- Messa a disposizione di una rete
- Fornitura di servizi
2.4 Indipendenza
L’Associazione è politicamente indipendente nonché neutra dal punto di vista politico e religioso.
Art. 3 Risorse finanziarie
L’Associazione si finanzia tramite:
- i contributi dei soci;
- i profitti derivanti dalle convenzioni sulle prestazioni;
- i profitti derivanti dai servizi;
- donazioni e contributi di qualsiasi genere;
- altre entrate.
La provenienza e l’utilizzo delle risorse finanziarie sono riportati nel consuntivo annuale secondo le norme contabili.
Art. 4 Responsabilità
Per gli obblighi dell’Associazione è responsabile unicamente il patrimonio dell’Associazione stessa. Sono esclusi la responsabilità personale o l’obbligo di effettuare un versamento supplementare da parte del Comitato centrale.
Art. 5 Affiliazioni
I dettagli delle affiliazioni di persone fisiche e giuridiche nonché i contributi dei soci sono disciplinati nel regolamento «Affiliazioni».
Art. 6 Organizzazioni e organi
Le assemblee e le sedute si possono svolgere in presenza, online o in forma ibrida. Come voti validi si considerano i voti dei presenti (fisicamente e online). In caso di interruzione tecnica vengono meno i voti dei soci connessi online.
6.1 Organi
Gli organi dell’ODEC sono:
- l’Assemblea dei delegati (AD);
- il Comitato centrale (CC);
- la Segreteria (SE);
- i Revisori contabili (RC).
6.2 L’Assemblea dei delegati
L’organo supremo dell’ODEC è l’Assemblea dei delegati, che è composta dai delegati e dalle associazioni membro.
Convocazione
L’Assemblea dei delegati ordinaria si tiene ogni anno dopo il primo trimestre dell’anno civile. Le assemblee dei delegati straordinarie vengono convocate dal Comitato centrale in base alle esigenze o se almeno un terzo di tutti i soci aventi diritto di voto la richiedono.
Il modulo d’iscrizione per l’Assemblea dei delegati e la bozza di ordine del giorno devono essere inviati alle associazioni membro almeno otto settimane prima della data prevista dell’Assemblea dei delegati. Le richieste e le modifiche all’ordine del giorno devono essere presentate per iscritto alla Segreteria dell’ODEC al più tardi quattro settimane dal ricevimento della bozza. Non si può deliberare su questioni che non sono all’ordine del giorno. La convocazione scritta con l’ordine del giorno definitivo deve essere inviata almeno due settimane prima dell’Assemblea dei delegati.
Compiti
Le delibere da parte dell’Assemblea dei delegati sottostanno in particolare a:
- Approvazione del processo verbale dell’ultima Assemblea dei delegati
- Approvazione del rapporto annuale
- Ricevimento del rapporto dei Revisori contabili e approvazione del consuntivo annuale
- Concessioni di discarico al Comitato centrale e alla Segreteria
- Approvazione di modifiche ai contributi dei soci
- Presa di conoscenza del budget dell’anno in corso
- Modifica e integrazioni allo Statuto
- Elezione del Presidente centrale, dei soci del Comitato e dei Revisori contabili
- Accettazione ed esclusione di associazioni e associazioni affiliate
- Delibera relativa alle richieste di riconsiderazione dell’esclusione di associazioni estromesse e associazioni affiliate
- Nomina di soci onorari
- Trattamento di e delibere relative ad altre questioni presentate dal Comitato centrale
- Scioglimento, liquidazione o fusione dell’ODEC
6.3 Voto ed elezioni
Le decisioni dell’Assemblea dei delegati vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci con diritto di voto presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente centrale o, in sua assenza, del suo legittimo rappresentante.
Nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, in tutti gli altri scrutini la maggioranza relativa.
Ogni Assemblea dei delegati con convocazione ordinaria è atta a deliberare indipendentemente dal numero dei soci con diritto di voto presenti.
Diritto di voto e di elezione
Diritto di voto
Ogni associazione con diritto di voto dispone di 1 voto e di un voto aggiuntivo ogni 100 soci dei suoi soci registrati alla scadenza del 1o marzo dell’anno associativo in corso. Le frazioni di voto vengono arrotondate. È possibile esercitare fino a un massimo di 8 diritti di voto. In un’assemblea, a un’associazione membro spetta al massimo un terzo dei voti rappresentati.
Delegati
Ogni associazione membro ha il diritto d’inviare delegati all’Assemblea dei delegati. I delegati rappresentano la propria associazione membro e possono esercitare il numero totale dei diritti di voto della propria associazione membro.
6.4 Il Comitato centrale
Il Comitato centrale monitora le attività correnti dell’ODEC e la rappresenta nelle sue relazioni esterne. È composto da almeno cinque membri. Il Presidente centrale e i soci del Comitato centrale vengono eletti dall’Assemblea dei delegati. È ammesso al voto ogni socio Premium. Il Comitato centrale si costituisce da sé.
Durata del mandato
I membri del Comitato centrale e il Presidente centrale vengono di volta in volta eletti per una durata di due anni. È possibile la rielezione. Il Presidente centrale può essere eletto per un massimo di quattro volte.
Convocazione e delibera
Il Comitato centrale si riunisce su invito del Presidente centrale ogni qualvolta ci siano degli affari che lo richiedono o su richiesta scritta di almeno tre membri del Comitato centrale. Il Comitato centrale è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente centrale o, se assente, del suo legittimo rappresentante.
Compiti e poteri
Il Comitato centrale decide in via definitiva su tutte le questioni per le quali non sia responsabile un altro organo per legge o conformemente allo Statuto. In particolare, ha i compiti e i poteri seguenti:
- Rappresentare l’Associazione nei confronti di terzi
- Stabilire la strategia
- Convocare l’Assemblea dei delegati e predisporre le questioni da trattare in tale sede
- Attuare le delibere dell’Assemblea dei delegati
- Monitorare gli affari correnti dell’Associazione
- Formare e sciogliere commissioni specialistiche e tematiche nonché dipartimenti
- Effettuare elezioni sostitutive negli organi dell’ODEC fino alla prossima Assemblea dei delegati
- Redigere un verbale sulle discussioni e le delibere
- Eleggere i consiglieri aggiunti
- Assumere il Direttore
Il Comitato può delegare completamente o in parte la gestione a una segreteria. A tal fine stabilisce un Regolamento di gestione in cui definisce in particolare la struttura di base di tale segreteria, le competenze finanziarie, la rappresentanza dell’Associazione e la redazione dei verbali.
6.5 La Segreteria
La Segreteria dell’ODEC è gestita da un Direttore. Lo stesso è responsabile della preparazione e dell’attuazione delle delibere delle Assemblee dei delegati e del Comitato, della gestione delle attività e della fornitura di servizi.
Il Direttore è responsabile dell’assunzione e del licenziamento del personale della Segreteria. La gestione e l’organizzazione della Segreteria sono disciplinati dal Regolamento di gestione.
6.6 I Revisori contabili
Per la durata del mandato di due anni, l’Assemblea dei delegati nomina due Revisori contabili e un sostituto revisore. I Revisori contabili controllano i conti prima di ogni Assemblea dei delegati e redigono un verbale scritto.
Art. 7 Anno associativo
L’anno associativo corrisponde all’anno civile.
Art. 8 Foro competente
Foro competente esclusivo per tutte le controversie è la sede della Segreteria. Si applica il diritto svizzero.
Art. 9 Modifiche allo Statuto
L’Assemblea dei delegati può deliberare modifiche e integrazioni allo Statuto con una maggioranza di due terzi dei diritti di voto presenti. La richiesta è valida soltanto se le proposte di modifica vengono inviate per iscritto alla Segreteria all’attenzione del Presidente centrale almeno sette settimane prima dell’Assemblea dei delegati.
Art. 10 Iscrizione nel registro di commercio
L’associazione cappello nazionale ODEC è iscritta nel registro di commercio.
Art. 11 Scioglimento dell’associazione
Può deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’ODEC soltanto un’Assemblea appositamente convocata.
In caso di scioglimento, gli utili e il capitale residuo al netto degli impegni saranno devoluti a un’organizzazione senza scopo di lucro con finalità uguali o simili con sede in Svizzera.
Per essere valida, la decisione di scioglimento richiede l’approvazione di almeno due terzi di tutti i diritti di voto.
Art. 12 Disposizione finale
In caso di dubbio fa fede la versione in lingua tedesca dello Statuto e dei Regolamenti.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei delegati del 7 maggio 2022 ed entra immediatamente in vigore. Sostituisce lo Statuto del 31 gennaio 1981 con modifiche del 22 ottobre 2005 e del 7 maggio 2018.
Bienne, 7 maggio 2022
Florian Trachsel Urs Gassmann
Presidente centrale Segretario